Safeguarding e Modello 231: due sistemi che convergono nella cultura della prevenzione
La convergenza tra il d.lgs. 39/2021 e il d.lgs. 231/2001 apre nuove prospettive di integrazione tra cultura sportiva e cultura della compliance.
Il nuovo assetto delineato dal d.lgs. 39/2021 impone alle società e associazioni sportive di adottare un vero e proprio Modello organizzativo e di controllo per la tutela dell’integrità fisica e morale degli atleti. Un modello che, per struttura e finalità, presenta forti analogie con il Modello 231, da oltre vent’anni riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti.
In un recente contributo pubblicato sulla Rivista di Diritto Sportivo, il Prof. Carlo Bonzano – ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Roma “Tor Vergata” – analizza i punti di contatto tra i due modelli, sottolineando l’importanza di un approccio sistemico alla compliance preventiva anche nel contesto sportivo.
PREVENIRE E’ MEGLIO CHE REPRIMERE
Nel cuore della riflessione vi è un messaggio forte: la prevenzione è più efficace della repressione. L’impostazione del d.lgs. 39/2021 si ispira infatti a quella del d.lgs. 231/2001, promuovendo una cultura della prevenzione fondata su:
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Mappatura dei rischi legati ad abusi, violenze, discriminazioni;
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Protocolli interni per la gestione di situazioni critiche;
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Codici di condotta ispirati a principi di rispetto, inclusione e sicurezza;
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Formazione obbligatoria del personale;
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Canali sicuri di segnalazione, con tutela dell’anonimato e divieto di ritorsioni;
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Ruolo attivo del Safeguarding Officer, figura che richiama per autonomia e funzioni l’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello 231.
UN’INTEGRAZIONE NATURALE (E NECESSARIA)
L’art. 16 del d.lgs. 39/2021 chiarisce che le società già dotate di un Modello 231 devono integrare il proprio sistema con i requisiti del Modello “sportivo”. Questo rende l’integrazione non solo praticabile, ma quasi inevitabile, anche in un’ottica di efficientamento: ad esempio, il Safeguarding Officer può essere scelto tra i membri dell’Organismo di Vigilanza, ottimizzando tempi, risorse e verifiche.
La sovrapposizione tra i due modelli è evidente anche sul piano operativo: la mappatura dei rischi per il 231 (es. reati informatici o razzismo) risponde spesso agli stessi obiettivi del safeguarding sportivo (es. cyberbullismo o discriminazione).
CODICI ETICI E CODICI DI CONDOTTA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
Così come il Modello 231 prevede l’adozione di codici etici aziendali, anche il Modello sportivo impone la redazione di codici di condotta specifici, soprattutto a tutela dei minori. Entrambi i documenti puntano a orientare i comportamenti interni verso standard etici, trasparenza, rispetto dei diritti e promozione di ambienti sicuri.
LE IMPLICAZIONI PENALI E DISCIPLINARI
Il sistema safeguarding non è privo di conseguenze sanzionatorie. Il mancato adeguamento comporta infatti sanzioni disciplinari per le società sportive e, in caso di reati, la possibilità per gli enti sportivi di costituirsi parte civile nei confronti dei tesserati coinvolti.
Il mondo dello sport, sempre più esposto a logiche economiche e interessi trasversali, non può più essere considerato “immune” dal rischio penale. Ed è proprio per questo che strumenti come il Modello 231 e il Modello safeguarding diventano oggi indispensabili.
Per chi si occupa di audit, consulenza o governance, questa evoluzione rappresenta un’opportunità per promuovere modelli organizzativi più responsabili, inclusivi e sicuri, in ogni ambito – non solo aziendale, ma anche sportivo e sociale.
FONTE: Sport&Legal
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